Richiesta di rientro immediato dal fido? 4 cose da sapere subito

Talvolta la banca, in modo ingiustificato, chiede il rientro dal fido. In tal caso, no al panico o alle scelte azzardate, e sì ai consigli degli esperti.
uomo dubbioso

La revoca e la richiesta di rientro immediato delle somme date in fido dalla banca sono fenomeni che ebbero ampia diffusione nel biennio 2007-2008. Fu proprio in quel periodo – caratterizzato da una sorta di isterismo collettivo derivante dalla crisi finanziaria mondiale – che numerosi istituti di credito avanzarono indiscriminatamente tali pretese, senza più fare distinzioni tra realtà imprenditoriali virtuose, quindi meritevoli di fiducia, e altre in evidente difficoltà economica. Da allora sono trascorsi quindici anni, nel corso dei quali il trend è parzialmente cambiato. L’irrazionalità di quelle annate è un ricordo inquietante, ma è tuttora possibile che gli imprenditori si possano trovare a dover fare inaspettatamente i conti con una simile richiesta, talora infondata quando non del tutto illecita.

1. Esiste giusta causa?

Per capire meglio le dinamiche attuali, è bene partire dal concetto di fido bancario. Si tratta di un contratto mediante cui la banca offre all’imprenditore la disponibilità di una certa somma, previa valutazione della situazione economica e patrimoniale dell’azienda e dell’imprenditore, da monitorare a cadenze periodiche (solitamente, una volta all’anno).

Tale contratto può essere “a revoca”, ossia a tempo indeterminato, in cui la banca decide quando recedere, o “a scadenza”, laddove è prevista una data entro la quale l’imprenditore deve rientrare della somma concessagli. In entrambi i casi, la richiesta di rientro immediato dal fido può essere avanzata soltanto allorché vi sia una giusta causa (esempio: l’impresa non è più in grado di ripianare la propria situazione debitoria).

Pertanto, qualora questo presupposto manchi – perché ad esempio vige una certa continuità aziendale, vi è costanza di fatturazione e sono assenti revoche di finanziamenti da parte di altri istituti di credito – la pretesa bancaria si sostanzia in un vero e proprio abuso.

2. Sono rispettate correttezza e buona fede?

Per poter essere considerata legittima, la pretesa deve altresì fondarsi sul presupposto fondamentale della forma scritta. La richiesta di rientro non può essere avanzata verbalmente, rendendosi invece necessaria una missiva da far pervenire all’imprenditore tramite raccomandata A/R.

In essa, vanno menzionati i motivi di recesso indicando puntualmente le circostanze su cui si fonda l’istanza (per esempio, la riduzione delle garanzie fideiussorie o il momento di sofferenza del gruppo a cui appartiene l’azienda).

Inoltre, la banca travalica i confini della correttezza anche nel caso in cui avanzi una richiesta di restituzione immediata. Pretendere di riappropriarsi delle somme in un tempo eccessivamente ristretto (inferiore ai 15 giorni) è prassi contraria ai principi di correttezza e buona fede previsti dal codice civile, per aggirare i quali gli istituti bancari fanno talvolta sottoscrivere una clausola che autorizza il recesso ad nutum della banca.

Clausola che, tuttavia, è pericolosa quanto vana. La sua presenza si tramuta infatti in un abuso che, in quanto tale, impedisce il rientro della somma concessa in fido. 

3. Cosa non fare in caso di revoca

Al di là della legittimità o meno della revoca del fido, vi sono alcune scelte che l’imprenditore deve evitare, perché potrebbero peggiorarne la situazione debitoria. Nello specifico, è consigliabile evitare di:

  1. Sottoscrivere un mutuo ipotecario per coprire il fido: opzione spesso presentata come soluzione risolutiva, ma in realtà abbastanza rischiosa. Dire sì a questa proposta significa infatti sostituire alle garanzie personali (proprie dell’affidamento bancario) quelle reali (caratterizzanti il mutuo), come tali molto più facilmente aggredibili in caso di insolvenza;
  2. Accettare un piano di rientro: non va considerato come una ciambella di salvataggio. Esso può celare alcune insidie, derivanti dal fatto che si sostanzia in un nuovo finanziamento, in quanto tale caratterizzato da ulteriori tassi d’interesse e di mora;
  3. Firmare cambiali: perché c’è il rischio di non poter poi riuscire a ottemperare il pagamento, con conseguente iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti, un limbo da evitare per ogni imprenditore;
  4. Ricorrere alla procedura di saldo e stralcio: essa presuppone un accordo in base al quale una parte della somma non viene pagata alla banca. Sembrerebbe una buona idea, se non fosse che l’imprenditore viene poi segnalato alla centrale rischi, con conseguente impossibilità di accedere al credito per i successivi tre anni. Salvo che non si concluda un accordo transattivo in cui il cliente sia integralmente tutelato. 

Ultimo consiglio, ma non per questo meno importante, è non andare mai soli alle trattative con la banca. Più opportuno è recarsi all’appuntamento con un professionista, capace di guidare l’imprenditore verso le scelte più idonee a proteggere il business. Ad ogni modo, anche se sia stato firmato un mutuo ipotecario per coprire le esposizioni del fido, fatto un piano di rientro, ecc. è ancora possibile agire contro le illegittime pretese della banca. 

4. Cosa verificare per agire in maniera strategica

Accompagnarsi a un esperto è il modo migliore per tutelare gli interessi di chi fa impresa. Nello specifico, il professionista cui l’imprenditore si affiderà, verificherà determinati aspetti, quali:

  • La correttezza della pretesa bancaria, che è tale quando non fondata su addebiti illegittimi (come, per esempio, quelli relativi all’anatocismo, all’usura, alle commissioni di massimo scoperto);
  • Il rispetto dello ius variandi, specificamente contemplato dall’art. 118 TUB (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
  • La legittimità delle fideiussioni;
  • La regolarità formale e sostanziale dei contratti di conto corrente e di affidamento.


Esaminati attentamente questi elementi, l’esperto potrebbe effettuare scoperte interessanti, tali da migliorare la posizione dell’imprenditore nei confronti della banca.

Il caso dello Studio Del Pesce & Russo 

Emblematico di quanto appena detto, è ciò che è accaduto al titolare di una piccola impresa edile. Sottoscritto un accordo di affidamento bancario che non è poi stato in grado di onorare (a causa di gravi problemi di salute), l’imprenditore ha bussato alla porta dello Studio Del Pesce & Russo. Posto sotto la lente di ingrandimento, il contratto ha mostrato alcune irregolarità riguardanti il divieto di anatocismo (ossia, il divieto di incremento degli interessi sugli interessi). Prima di proseguire, occorre precisare che, in genere, le banche applicano al fido un tasso debitore sugli importi utilizzati e uno creditore sulle giacenze in conto corrente.

Per evitare di incappare nell’anatocismo, questi tassi devono essere capitalizzati con la stessa frequenza. Il contratto analizzato da Del Pesce & Russo mostrava sì pari periodicità di capitalizzazione; tuttavia, il tasso creditore nominale e quello effettivo (capitalizzato) erano entrambi allo 0,01%. Il che è matematicamente impossibile, dovendo il tasso effettivo – per sua natura – essere incrementato da ulteriori interessi. Eppure, essi risultavano uguali.

Da ciò si è desunto il mancato rispetto della clausola di pari periodicità, la cui nullità comporta anatocismo, che a sua volta permette di chiedere la nullità della clausola e il ricalcolo della posizione a credito. Il contenzioso è ancora aperto, ma a far sperare in un buon esito sono le notizie recentemente giunte dalla Cassazione (n.4321 del 10/02/2022). La Suprema Corte ha infatti confermato tale contestazione, offrendo così agli imprenditori non soltanto una nuova arma di difesa, ma anche un motivo in più per non arrendersi passivamente agli abusi bancari. 

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