La banca ti ha fatto comprare le sue azioni? Quando il contratto può essere nullo

Nella maggior parte dei casi, si pensa che non esista migliore investimento che quello di acquistare “beni” con denaro non proprio. In effetti, nel mondo degli investimenti e della finanza in generale, le cose non sono proprio così.

Lo sanno bene, ad esempio, i clienti e risparmiatori delle banche venete che, per colpa di queste pratiche border line, hanno subito perdite non più risarcibili. Il meccanismo messo in atto è quello delle cosiddette operazioni baciate vietate dall’art. 2358 c.c. 

Cosa sono le operazioni baciate?

Le cosiddette “operazioni baciate”, ma nel codice civile si parla più propriamente di assistenza finanziaria, sono delle operazioni in cui l’istituto di credito concede al proprio cliente un credito in misura superiore anche alle necessità richieste oppure a condizioni economiche più favorevoli, a condizione che lo stesso investa quanto ricevuto o gran parte, per l’acquisto di azioni della stessa banca.

In questo modo, non solo si induce il cliente ad effettuare un acquisto di tioli non richiesto ma lo si illude anche affermando che, grazie all’investimento, sarà in grado di ottenere un margine di ulteriore profitto.

Bisogna però precisare che tali operazioni non sono vietate tout court ma solo se realizzate al di fuori delle condizioni ammesse dall’art. 2358 c.c.:

La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo.

Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall’assemblea straordinaria.

Pertanto, le operazioni svolte al di fuori del delineato perimetro normativo sono considerate nulle ovvero inefficaci.

Perché un cliente che desidera ricevere un credito, decide di acquistare delle azioni bancarie?

Bisogna dire che raramente queste decisioni vengono prese autonomamente dai clienti, in quanto sono gli stessi funzionari bancari ad incentivare le operazioni e, in alcuni casi, a condizionare l’erogazione del credito alla conclusione dell’operazione di investimento.

Le banche adottano tale strategia commerciale al fine di fornire dei dati pubblici in cui si evinca una crescita della capitalizzazione.

Ovviamente la crescita del valore del capitale è, di fatto, fittizia poiché quanto ricevuto proviene da un credito erogato dalla stessa banca. Per questa ragione si tratta di operazioni vietate se non sono autorizzate.

Una volta che si è in possesso di queste azioni si possono vendere e ottenere un profitto?

Si. A condizione che le azioni in parola abbiano un valore e quindi un mercato. Il valore dei titoli delle Banche Venete e della Popolare di Bari, ad esempio, si è azzerato proprio in seguito alla scoperta delle condizioni che hanno generato il default.

In questi casi, pertanto, non è stato possibile cederli anche perché gli stessi, sin dall’origine, non erano negoziabili sul mercato cosiddetto primario ed appartenevano alla categoria dei cosiddetti titoli illiquidi.

Quindi, cosa è accaduto ai clienti delle banche che hanno ottenuto il credito ed acquistato i titoli?

Migliaia di clienti, famiglie e imprese, avevano ottenuto credito facilitato proprio grazie a questa prassi.

In pratica, avevano contratto un debito più elevato proprio perché una quota parte dello stesso era servito all’acquisto di azioni e obbligazioni che di fatto non avevano più alcun valore.

Pertanto, i debiti sono diventati vere e proprie montagne e si sono abbattute sulle spalle degli incolpevoli clienti.

Altri investitori, confidando nella regolarità dei dati contabili presentati dalle banche avevano investito con piacere nelle stesse, pensando di arricchire il territorio oltre che fare un valido investimento.

Quali tipi di tutele esistono per i clienti raggirati in tal modo?

Come sempre, quando si tratta di “banche” le soluzioni raramente sono applicabili automaticamente a tutti i casi. Ogni caso è differente.

In alcuni casi si tratta di operazioni baciate su mutui e finanziamenti mentre in altre ipotesi si tratta di affidamenti. Ogni caso va valutato.

Ma la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha affermato il diritto del cliente danneggiato di ottenere la dichiarazione di nullità di questi contratti ovvero della sola porzione necessaria all’acquisto dei titoli, proprio in conseguenza dell’applicazione del divieto di cui all’art. 2358 c.c.

Cosa dice di preciso la giurisprudenza?

La Corte di Cassazione, con recente ordinanza n. 22719 del 06.08.2025 ha dato un contributo fondamentale nel contenzioso in parola affermando innanzitutto che la violazione della norma comporta

[…] la nullità ex art. 1418 cod. civ. del finanziamento che si ‘propaga’ all’atto di acquisto delle azioni (Cass. N. 28148/2023) incidendo l’acquisto di azioni proprie a debito sulla stabilità della società partecipata (Cass. N. 372/2025).

Inoltre, dal punto di vista del merito di recente anche il Tribunale di Benevento Sez. II, Sent. 18.05.2026 n. 764 – Est. Genovese, ha avuto modo di affrontare la questione ribadendo la nullità delle operazioni baciate, affermando che, ai fini del riconoscimento della violazione e dell’applicazione della sanzione di nullità vada valutato:

  • che il finanziamento è stato concesso per permettere al cliente l’acquisto dei titoli della banca stessa anche se le due operazioni non avvengano nello stesso istante.
  • La prova del collegamento funzionale delle due operazioni non deve necessariamente emergere dai contratti, ma può anche palesarsi in base a indici anche presuntivi, quale la quasi contemporaneità o comunque la vicinanza temporale tra l’erogazione del finanziamento e l’acquisto di azioni, la correlazione quantitativa, anche se non perfetta, fra la provvista concessa con il finanziamento e il prezzo delle azioni e ancora la totale mancanza di giustificazione dell’operazione, unita alla mancata richiesta di garanzie da parte dell’istituto finanziatore.
  • l’assenza di un reale passaggio di disponibilità liquida al cliente
  • occorre accertare se l’operazione è vantaggiosa per il cliente oltre che per la banca, tenendo presente che il tasso di interesse pagato sul prestito è superiore al rendimento atteso dei titoli acquistati, con la conseguenza che il cliente accetta un costo certo (interessi passivi) a fronte di un investimento incerto o meno redditizio. 
  • Infine, il prestito viene erogato senza la richiesta di garanzie reali che solitamente la banca esige per importi simili

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