Cessioni di crediti finanziari: cosa sapere se ricevi un decreto ingiuntivo da una SPV

Nel contesto del “mercato” dei cosiddetti crediti deteriorati in senso lato, assume un ruolo preminente l’ambito regolamentativo che coinvolge la fase del recupero.

Invero, i rapporti tra le società cessionarie e le regole poste a fondamento della tutela dei debitori ceduti sono oggetto di una notevole elaborazione giurisprudenziale.

Le società che acquisiscono i crediti in blocco a mezzo di cartolarizzazione, in conformità del combinato disposto di cui all’art. 58 TUB e dell’art. 1 L.130/99, hanno il potere di agire in giudizio per il recupero dei crediti acquisiti.

Orbene, le norme processuali sono precise ed anche le società cessionarie devono fornire la prova di esser titolari del diritto per cui agiscono in giudizio.

La normativa di cui sopra tende ad agevolare le fasi delle cessioni in blocco ed a valorizzare la pubblicità in Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione.

Tuttavia, questa procedura non può andare a discapito dei principi processuali che nel corso di un contraddittorio devono esser valutati attentamente dai giudici.

Quando si riceve un decreto ingiuntivo da parte di taluna di queste società è possibile predisporre un’adeguata difesa mediante un’opposizione innanzi al giudice.

In generale, quando il titolo che la cessionaria intende azionare è stato oggetto di una o più cessioni, occorre ben studiare la documentazione disponibile.

Lo studio delle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, delle trascrizioni in Camera di Commercio e dei contratti, consente d’interporre fondate eccezioni per controbattere le pretese di pagamento.

Una recente sentenza della Cassazione 𝑆𝑒𝑧. 𝐼, 5 𝑔𝑖𝑢𝑔𝑛𝑜 2025, 𝑛. 15088, ha ben evidenziato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad assolvere agli oneri pubblicitari, in ambito processuale può esser sufficiente a provare la legittimazione ad agire da parte della società cessionaria.

Tuttavia, la stessa Corte precisa, che in presenza di una contestazione dell’inclusione del credito tra quelli evidenziati nell’Avviso o comunque una contestazione che concerne la titolarità del credito, allora la società cessionaria deve fornire ulteriore prova estendendo il thema probandum.

Questa prova può esser fornita con il contratto di cessione ovvero desunta da altri elementi allegati al processo.

La questione di cui si discorre è fondamentale perché in mancanza di prova della titolarità del credito, decade la pretesa di pagamento della società cessionaria liberando il debitore ceduto.

In caso di contestazione, soprattutto se a seguito di un decreto ingiuntivo, va valutata la regolarità della documentazione attestante la cessione del credito e la titolarità in capo alla società incaricata al recupero.

I principi su esposti sono stati di recente ribaditi con due sentenze del Tribunale di Napoli e di Nola (cfr. sentenze allegate) in cui entrambi i magistrati hanno accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo su eccezione di mancanza di titolarità del credito ceduto.

Per entrambi i giudici, gli imprenditori che si sono rivolti al nostro studio non avevano alcun obbligo di pagamento nei confronti delle società cessionarie in considerazione del fatto che le stesse non avevano fornito la prova che il credito di cui assumevano esser titolari fossero parte delle vicende circolatorie desunte.

In pratica, a seguito di specifiche e dettagliate eccezioni sul punto, le società cessionarie non erano state in grado di provare l’inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione.

Le cessioni di crediti deteriorati consentono alle imprese bancarie di “pulire” i bilanci ed essere competitive.

Tuttavia, questa occasione, codificata da norme di favore, non può andare a discapito dei debitori ceduti i quali sono tutelati dalla legge.

E la primazia delle norme processuali e sostanziali va riaffermata anche verso queste imprese cessionarie che spesso sono gestite da fondi esteri.

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