Tutela dell’investitore e profili di adeguatezza – Caso pratico – Risarcimento

Tutela dell'investitore

“Il Testo Unico della Finanza (Decreto legislativo n. 58 del 1998), attuando le direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE, attribuiva alla Consob, tra le altre cose, la disciplina e il controllo dei comportamenti che gl’intermediari devono osservare nei rapporti con gl’investitori.
La Consob, a sua volta, con l’art. 29 del Regolamento n.11522 del 1998, codificava la valutazione di adeguatezza come norma imperativa e di ordine pubblico non derogabile.
La norma stabilisce, infatti, l’obbligo per gl’intermediari finanziari di astenersi dal dar corso con o per conto degl’investitori a operazioni non adeguate per tipologia, natura, dimensione e frequenza.
La valutazione dell’adeguatezza dell’investitore da parte dell’intermediario, è finalizzata a individuare quali operazioni possono essere consigliate ed effettuate per conto dell’investitore e quali invece devono essere escluse, a meno che, ai sensi del comma 3 dell’art.29 del Regolamento Consob n.11522/1998, l’investitore, ben consapevole ed edotto dei rischi che si andrà ad assumere, intenda comunque dar corso all’operazione.
La direttiva n. 39/2004 (MIFID) in aggiornamento delle precedenti in materia di mercati finanziari e valori mobiliari, inserisce la consulenza, nell’ambito degl’investimenti che necessitano di specifica autorizzazione, inoltre, il paragrafo 19 comma 4 della stessa, prevede l’obbligo per gl’intermediari di ottenere informazioni dal cliente con riferimento alla sua conoscenza ed esperienza con riguardo allo specifico prodotto o servizio.
A tutela dell’investitore, quindi, si prevedono tre livelli di tutela.
Il primo è quello dell’adeguatezza che coinvolge i servizi di consulenza di cui all’art. 1 co. 5septies TUF e quello di gestione di portafogli di cui art. 1 co. 5quinquies TUF.
Il secondo livello è quello dell’appropriatezza che riguarda tutti gli altri servizi (servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini, assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile) ad eccezione dei servizi di trading limitati solo all’esecuzione di negoziazioni, senza che il cliente riceva alcuna consulenza sui meriti o sui rischi degli investimenti o sulla loro idoneità, c.d. execution only.
Terzo ed ultimo livello, è rappresentato dalle norme del diritto comune.
La giurisprudenza, poi, nel tempo ha confermato e approfondito vari aspetti di questa tutela, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo: Cass., 4 ottobre 2018, n. 24393 “La vigente normativa pone, invero, un’incisiva serie di doveri informativi a carico degli intermediari, con prescrizione che non è fine a sè stessa, ma è direttamente funzionale, per contro, a far acquisire al cliente l’effettiva consapevolezza dell’investimento, che viene concretamente in rilievo”, in www.dejure.it; Cass., 21 maggio 2018, n. 12456 “la corretta e esaustiva informazione è la condizione per garantire una piena consapevolezza del risparmiatore sulle conseguenze dei suoi investimenti e costituisce il contenuto primario e ineliminabile dell’apporto professionale dell’intermediario”, in www.dejure,it; Cass., 24 aprile 2018, n. 10112 “In materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 58 del 1998, sono finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vista dell’investimento e si esauriscono con esso”, in www.ilcaso.it; Cass.,15 novembre 2016, n. 23268, Est. Di Marzio “Ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, ed ognuno di tali eventuali profili di inadeguatezza, ove sussistente, deve essere (con diverso approfondimento in dipendenza dell’attività prestata dall’intermediario, secondo si tratti di attività di gestione, ovvero di mera negoziazione o ricezione-trasmissione di ordini) indicato e spiegato all’investitore al fine di consentirgli in proposito una scelta consapevoli”, in www.ilcaso.it….”
Questo è quanto scrivevo nel n. 43/2021 della Rivista Giuridica “Le Controversie Bancarie” (Vedi Rivista allegata) che si pregiò di accogliere un mio contributo sul tema degli elementi giuridici posti a fondamento della tutela dell’investitore.
E le valutazioni ivi indicate, non solo erano il frutto delle analisi delle normative e delle elaborazioni giurisprudenziali, ma anche dell’esperienza maturata sul campo.
Il nostro Studio si occupa proprio della tutela dei risparmiatori.
La verifica delle singole posizioni è rigorosa e prima di confermare la possibilità per il cliente di ottenere un risarcimento abbiamo bisogno di ricostruire la sua vicenda di investitore.

Questo è quanto avvenuto anche con un nostro cliente, il quale, a seguito della verifica dei detti profili di Adeguatezza dell’investimento proposto e della perdita subita, si è rivolto al nostro Studio per ottenere il ristoro del danno subito e, l’Autorità Arbitrale della Consob (ACF), cui è stato proposto apposito ricorso, ha accolto le nostre argomentazioni i cui aspetti teorici avevo già trattato nell’articolo menzionato (Vedi provvedimento allegato).

In pratica, dopo avere effettuato un investimento di € 290.000,00 in titoli assolutamente inadeguati rispetto al proprio profilo di investitore, il Cliente aveva subito una perdita di circa € 175.000,00. E con il nostro intervento è riuscito a recuperare circa € 129.000,00.

Occorre sempre diffidare quando si propongono investimenti sicuri e vantaggiosi e soprattutto a basso rischio. Quest’ultimo aspetto è in netta contraddizione con gl’altri. In questi casi, farsi assistere da un Consulente preparato ed onesto fa la differenza nel prevenire una possibile perdita patrimoniale. E quando non è stato possibile prevenire, allora, meglio rivolgersi a professionisti specializzati in grado di porre rimedio a tali disastri.

Contattaci

Compila il form per essere ricontattato e concordare un appuntamento per una consulenza telefonica o in video-call.