Servizi di Investimento: Responsabilità della banca decennale e rapporti di fatto da “contatto sociale qualificato”

L’intermediario finanziario è responsabile per i danni subiti dall’investitore a causa dell’inadempimento degli obblighi informativi. La responsabilità, come confermato da recente ordinanza della Cassazione è di tipo contrattuale con prescrizione decennale anche in mancanza di contratto essendo qualificato il rapporto banca-investitore come un rapporto di fatto da “contatto sociale qualificato”. Ne ho parlato in un recente articolo sull’inserto de #ilsole24ore #netplusdirittoilsole24ore che riporto di seguito.

Una recente decisione della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 3760 del 14.02.2025) ha confermato l’esistenza di una responsabilità di tipo contrattuale nel caso di violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario nella fase esecutiva di un rapporto di servizi di investimento. Ancora una volta la Cassazione è stata chiamata a precisare i contorni degli obblighi informativi ricadenti in capo all’intermediario finanziario e, di conseguenza, a definire il tipo di responsabilità per non aver distolto il cliente dal procedere con investimenti non adeguati, sia sotto il profilo del rischio che della concentrazione del portafoglio. La Suprema Corte ribadisce i concetti secondo cui l’informazione dell’intermediario deve essere precisa e completa e tale da rendere l’investitore consapevole delle scelte d’investimento. Inoltre, nel momento in cui l’intermediario inoltra l’ordine, ha il dovere di segnalare le operazioni non adeguate e dedicare all’investitore un’attività informativa completa ed effettiva, in modo da renderlo edotto e consapevole dei rischi cui va incontro procedendo nella sua intenzione di investimento.
La decisione in parola, si segnala anche perché sono approfonditi gli argomenti relativi la distinzione tra gli
strumenti di tutela a disposizione dell’investitore danneggiato. Sotto questo aspetto, la Corte delinea perfettamente gli ambiti di applicazione di quella che viene definita responsabilità di tipo precontrattuale da quella contrattuale sia ai fini della prescrizione dell’azione sia al fine della qualificazione della tutela, risarcitoria o risolutoria. Entrambi questi temi risentono del modo in cui è definita la fattispecie del contratto di investimento in quanto, come si dirà, non si risolve in un mero mandato, ma è costituito da una serie di prestazioni ed obbligazioni che contribuiscono a definire il sinallagma contrattuale. Pertanto, sia sotto l’aspetto del tipo di responsabilità che della natura del rimedio esperibile, troviamo come momento spartiacque quello della consegna del contratto dei servizi d’investimento. Secondo il più consolidato orientamento, le violazioni risalenti al periodo antecedente la formalizzazione del contratto dei servizi, rientrerebbero nell’alveo della responsabilità precontrattuale e, pertanto, il termine prescrizionale sarebbe di 5 anni e l’azione esperibile è di tipo risarcitorio.
Nel caso in cui le attività contestate seguano il contratto, ricorrerebbe una responsabilità contrattuale e quindi la
prescrizione è decennale. L’intermediario ricorrente aveva provato a ridurre il peso della propria responsabilità avvalendosi della dicotomia di cui sopra, per cui le domande risarcitorie fatte valere dall’investitore e relative ad investimenti risalenti al periodo antecedente la consegna del contratto, dovevano ritenersi prescritte (nel caso di specie l’intermediario aveva eseguito degli ordini di investimento in mancanza di un contratto quadro).
Ma la Corte territoriale non aveva accolto tale impostazione e aveva considerato la violazione degli obblighi
informativi relativi ai singoli ordini eseguiti prima della consegna del contratto, di natura contrattuale e il termine
prescrizionale decennale. In proposito, la Corte d’Appello si era rifatta alla definizione di un tertium genus di responsabilità, di creazione pretoria denominata responsabilità da contatto sociale qualificato. In pratica, non sempre è possibile ricondurre gli aspetti delle singole condotte illegittime unicamente in una delle due categorie risarcitorie note e, pertanto, in giurisprudenza, si è fatto ricorso a questo tipo di responsabilità per poter definire e regolare equamente anche gli aspetti più distonici rispetto la razionalizzazione delle categorie ufficiali della responsabilità, come coniate e definite negli anni dalla dottrina e giurisprudenza. L’espressione “contatto sociale qualificato”, indica, pertanto, il rapporto intercorrente tra due o più soggetti in cui si manifesta l’ingerenza di una parte nella sfera giuridica altrui, comportando il sorgere di doveri di collaborazione e protezione volti a salvaguardare le aspettative suscitate. Si tratta, in sostanza, dei c.d. rapporti contrattuali di fatto, privi, cioè, di una base negoziale, ma strutturati secondo le fattispecie contrattuali tipiche. Tali rapporti si definiscono solo in virtù di un “contatto sociale”, e non necessitano dal punto di vista probatorio di esser supportati con gli elementi tipici della responsabilità extracontrattuale di cui all’articolo 2043 c.c. La Cassazione, innanzi alle censure dell’intermediario finisce col confermare la correttezza della valutazione della Corte d’Appello, non solo perché la ricorrente non era stata in grado di fornire argomenti atti a smontare l’impianto motivazionale della Corte, ma anche perché la responsabilità contrattuale non è limitata al solo regolamento generale ma va applicata per ogni singolo ordine. Le violazioni così denunciate andavano ad inficiare la validità dei singoli ordini che sono dei veri contratti autonomi. Pertanto, indipendentemente dalla mancata “copertura” di un contratto di servizi di investimento, il regolamento tra le parti era da considerarsi di fatto esistente e l’intermediario aveva posto in essere un’attività di ingerenza nella sfera giuridica dell’investitore, tale che la sua responsabilità rientrava certamente in quella da contatto sociale qualificato. Altra cosa è, infatti, la responsabilità precontrattuale derivante dai mancati obblighi informativi ricadenti nel periodo antecedente la consegna del contratto-quadro.
La Corte di legittimità, in pratica, conferma la correttezza dell’impostazione del giudice di merito, dando ulteriore
rilevanza alla categoria della responsabilità da contatto sociale. Per quanto riguarda il rimedio, secondo la Corte, il contratto di investimento costituisce una fattispecie complessa in cui l’esecuzione dell’ordine di investimento non può essere disgiunto da una preventiva informazione sui rischi e caratteristiche dello strumento nonché dal contestuale avviso di inadeguatezza secondo i criteri elaborati negli ultimi anni da dottrina e giurisprudenza.
Una mancata informazione ovvero la mancata segnalazione di un’operazione inadeguata/inappropriata, cui va
assimilata anche l’ipotesi in cui l’investitore non abbia ricevuto una piena ed effettiva conoscenza dell’inadeguatezza e il suo consenso non possa dirsi consapevole, influisce nel sinallagma contrattuale e, pertanto, l’omissione dell’intermediario integra il tipico inadempimento ex art. 1453 c.c. E tale obbligazione è tipica del negozio e non si esaurisce nella fase preliminare dello stesso (il singolo “ordine”), come conferma la disciplina legislativa e regolamentare, che colloca la presenza di questa obbligazione anche tra le prestazioni da svolgersi nella fase esecutiva. In proposito, la Corte ricorda il dettato dell’art. 28 Reg. Consob 11522/98 che fa divieto agli intermediari di dare esecuzione agli ordini ricevuti dai clienti se non dopo aver fornito completa informazione sulla natura, rischi e implicazioni della specifica operazione. Nel caso di specie, considera corretto l’orientamento della Corte d’Appello che valuta fonte di responsabilità contrattuale l’inadeguatezza dell’operazione rispetto il profilo di rischio. Le violazioni relative alla corretta informazione ed esecuzione degli ordini, invece, integrano una responsabilità di tipo precontrattuale ove le stesse possano esser collocate temporalmente nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto quadro. Di conseguenza le operazioni svolte in esecuzione del contratto-quadro, ma viziate dalle dette violazioni informative, rientrano nella responsabilità contrattuale e possono dare origine anche alla risoluzione del contratto se “l’inadempimento degli obblighi gravanti sull’intermediario […] per la sua importanza, si riveli idoneo a determinare un’alterazione dell’equilibrio contrattuale” ( Cassazione n.24648/2023 conforme a Cassazione n. 16820/2016). Pertanto, la Corte di legittimità con la decisione in esame, non solo ha ribadito i contorni della responsabilità dell’intermediario in materia di investimento, ma ha confermato l’insegnamento giurisprudenziale che salvaguarda anche i rapporti giuridici di fatto da contatto sociale qualificato riconducendoli nell’alveo della responsabilità contrattuale e della prescrizione decennale. Inoltre, ha ben disegnato la linea di demarcazione tra la responsabilità precontrattuale e quella contrattuale, riducendo l’ambito di applicazione della prima, alle sole ipotesi in cui le violazioni degli obblighi informativi e di esecuzione dei servizi di investimento siano individuate nella fase precedente la consegna del contratto quadro. Ha, infine, esaltato la complessità delle obbligazioni esistenti in capo all’intermediario ritenendole parti strutturali del contratto d’investimento e sanzionando la violazione di tali obblighi con il rimedio risolutorio ex art. 1453 cc., il tutto rafforzando ulteriormente gli strumenti di tutela degl’investitori.

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