RISARCIMENTO DANNI PER PERDITE DA INVESTIMENTI ESEGUITI TRAMITE “HOME BANKING”

Sempre più clienti, dato lo sviluppo della rete telematica delle banche, eseguono operazioni di investimento o trading tramite le piattaforme on line delle banche.

Il sistema telematico che consente di avere accesso a tutte le informazioni bancarie del proprio conto corrente e del proprio portafoglio titoli, nonché di poter eseguire una serie di operazioni,  detto appunto sistema di home banking, permette di acquistare titoli mediante un ordine diretto alla banca che funge da intermediario.

Il meccanismo che si sta descrivendo è quello per il quale l’investitore, talvolta pure in seguito a colloqui con consulenti bancari, opera in autonomia decidendo di investire in prodotti finanziari anche molto rischiosi.

Non è un caso che con le nuove frontiere della tecnologia, con la velocizzazione dei flussi di dati e la capacità di eseguire molte operazioni in poco tempo, un numero crescente di investitori ha subito una serie di perdite impreviste.

Fuori dai casi di vere e proprie truffe, il silenzioso mondo degli investitori sconfitti ( “silenzioso” perché spesso chi subisce una perdita finanziaria, ritenendosi responsabile, tace il proprio sconforto anche alle persone care) somiglia sempre più al mondo dei giocatori d’azzardo online.

Infatti, le perdite crescono sempre più a causa del desiderio di poter recuperare puntando su titoli ulteriormente speculativi con rendimenti maggiori.

I casi di disastri finanziari – come team di professionisti, che opera nel settore del recupero delle perdite finanziarie, ne vediamo veramente tanti – sono in forte crescita proprio per quest’atteggiamento che, se da un lato denota una certa ignoranza dei meccanismi della finanza, dall’altro, a causa della facilità di accesso ai mercati tramite le piattaforme on line, rileva veri e propri atteggiamenti compulsivi.

Le cose non stanno tanto diversamente quando ad operare, è invece un investitore esperto.

È il meccanismo che consente di investire in autonomia che spesso fa ritenere, a torto, di essere gli unici responsabili della debacle finanziaria subita.

Tuttavia, è da precisare, che non sempre le cose stanno così.

In questi casi le banche tendono a spogliarsi da ogni tipo di responsabilità affermando che i propri doveri di verifica e comunicazione sono limitati, sia perché il cliente opera in autonomia e sia perché il medesimo può prendere visione di tutte le informazioni sulla piattaforma telematica. Ciò nonostante, esse non sono completamente immuni da responsabilità anche gravi e in alcuni casi sono costrette a risarcire i danni patiti dai clienti.

Prendiamo ad esempio il caso affrontato e deciso dall’Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) della Consob, con una recente decisione del 15.03.2023 n. 6409 con la quale ha stabilito la responsabilità della banca per non aver fornito tutte le informazioni necessarie all’investitore che aveva operato tramite l’Home banking.

Nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, gli investitori avevano acquistato dei titoli molto rischiosi operando sulla piattaforma on line.

L’investimento, tuttavia, non aveva dato i frutti sperati ma soprattutto si era rivelato eccessivamente speculativo.

L’investitore, pertanto, ritenendo di non aver ricevuto un’adeguata informazione e soprattutto di non esser stato adeguatamente informato delle vicende che avevano coinvolto la società emittente i titoli ricavando un’ingente perdita aveva presentato ricorso all’ACF.

L’intermediario, al contrario, riteneva di aver fornito ogni informazione utile in quanto il cliente, avendo operato in autonomia on line, poteva facilmente prendere visione di tutti i dati essenziali consultando la piattaforma stessa.

Di diverso avviso è stato il Collegio in quanto, al termine dell’istruttoria, ha rilevato che

 “…La resistente ha riprodotto il procedimento di informazione adottato per le operazioni on line disposte dai clienti, e costituito dalla visualizzazione di una schermata contenente gli elementi essenziali dello strumento, e un link, denominato “Informativa titolo”, dal quale è possibile accedere ad una “scheda prodotto” composta da informazioni ulteriormente dettagliate. Nel caso di specie, tuttavia, l’intermediario non ha nemmeno allegato che il sistema avesse un meccanismo “bloccante”, vale a dire che impedisse la finalizzazione dell’operazione ove tale link non fosse attivato e la scheda predetta non fosse consultata, né, soprattutto, tale consultazione si evince con la necessaria univocità dal file di log che descrive i passaggi svolti dal ricorrente nel corso dell’ordine, non potendosi dunque ritenere provato che la scheda di che trattasi sia stata effettivamente visualizzata dal cliente.

In pratica, la semplice indicazione della possibilità di accedere tramite un link a una schermata differente ove sarebbero contenute le informazioni contenute nella scheda prodotto, non è stata ritenuta una modalità idonea a garantire la corretta informazione nei confronti del cliente perché appunto non si può esser certi che l’investitore ne abbia preso visione e che, in mancanza, si potessero attivare dei meccanismi di blocco dell’operazione di acquisto dei titoli.

E, pertanto, l’intermediario, nel caso in esame, è stato condannato al risarcimento dei danni quantificati nella misura di circa € 25.000,00.

Come si può vedere, non sempre le piattaforme delle banche sono realizzate in maniera tale da rendere agevole la consultazione delle informazioni da parte dei clienti dando, così, attuazione alle prescrizioni in materia di tutela degl’investitori.

Sicché, anche il cliente/investitore che avesse operato in autonomia, ricorrendone i requisiti, può ricevere tutela e ottenere un ristoro per i danni subiti.

Lo Studio Del Pesce & Russo, impegnato da anni nella gestione di queste controversie, analizza gl’investimenti eseguiti e verifica se l’esito degli stessi è connesso alla normale alea che circonda questo tipo di operazioni ovvero è frutto della negligenza e responsabilità della banca.

Vuoi affidarti a un team di professionisti preparati nel settore bancario e finanziario, per ottenere il giusto risarcimento nel caso di perdite illegittime?

Contattaci….Oppure compila il form….

CONTATTACI

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Compila il form per essere ricontattato.

Chiedi a noi!
1
Come possiamo essere utili?
Studio Del Pesce & Russo
Salve,
come possiamo essere utili?