Cosa sono le criptovalute?
Le criptovalute sono valute ossia monete, accettate anche dagli intermediari commerciali per gli acquisti di beni e servizi nonché come semplice mezzo di pagamento per qualsiasi altro tipo di transazione. Esse sono caratterizzate dal fatto di esistere dal punto di vista digitale e non fisico e che, al contrario delle valute emesse dagli stati, non sono centralizzate bensì decentralizzate in capo ad ogni titolare. Dal punto di vista tecnico utilizzano la crittografia e la tecnologia blockchain per garantire transazioni sicure e trasparenti senza intermediari. Inoltre, al pari di ogni altra valuta, possono essere quotate su mercati valutari.
Come si fa ad entrare in possesso delle criptovalute?
Ci sono due modi. Uno, è quello di essere tra i fondatori di una certa moneta digitale e l’altro, è acquistarla sui mercati ove queste monete già esistono e sono scambiate sulla base di specifiche quotazioni. Il modo più sicuro per operare su questi mercati è quello di affidarsi a degli intermediari o piattaforme di trading riconosciute e regolamentate dalla Consob italiana.
Una volta che sono in possesso di criptovalute, posso anche venderle e guadagnare sul margine di profitto?
Si. Le criptovalute sono beni di scambio e normalmente è possibile negoziarle direttamente aprendo un proprio account presso le piattaforme di trading.

Ma, l’adesione a questo tipo di piattaforme è pericolosa?
Può essere pericoloso, in caso l’utente non abbia le conoscenze necessarie per questo tipo di investimenti e, soprattutto, l’intermediario non fornisca in maniera adeguata, tutte le informazioni necessarie. L’intermediario ha un vero e proprio obbligo di fornire le informazioni necessarie soprattutto se l’investitore ricopra la qualifica di consumatore.
Chi sono i consumatori in ambito finanziario e quali sono i rapporti tutelati?
In base agli artt. 17 e 18 del Regolamento UE/1215/2012, la nozione di consumatore, deve esser interpretata esclusivamente in riferimento alla posizione della persona nel determinato contratto, in relazione alla natura e finalità di quest’ultimo. In pratica, la verifica di questo aspetto va svolto caso per caso poiché un utente potrebbe essere consumatore in relazione ad alcune operazioni, mentre per altre essere un operatore economico. Pertanto, nel regime di tutela sono compresi tutti i contratti che non sono stipulati per l’espletamento o per finalità di tipo professionale.
Quali tipi di tutele esistono per i consumatori che si registrano alle piattaforme di trading?
Il professionista, ossia l’intermediario, è tenuto a fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili. A norma dell’art. 49 del cod. cons.:
“[…] il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile […] t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; u) qualsiasi interoperatività pertinente del contenuto digitale con l’hardware e software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile”.
In pratica, il professionista deve fornire ogni informazione relativa alle misure di protezione tecnica applicabili a contenuti digitali, nonché anche a quelle di possibili interoperabilità dei servizi digitali. Se l’intermediario non ottempera a tali obblighi si espone al rischio di dover risarcire i danni patiti dal consumatore.

Ma una domanda risarcimento danni può esser proposta anche in Italia nonostante gli intermediari abbiano sede all’estero?
Si. Perché il riferimento della giurisdizione è quello della residenza del consumatore. Il giudice italiano è anche competente ad ordinare eventuali misure cautelari, come i sequestri su beni. Tale tutela è più forte per imprese che hanno sede in Europa; infatti, il regolamento Ue/1215/2012 prevede espressamente la circolazione e le esecuzioni in tutti gli stati membri dei provvedimenti cautelari. Inoltre, si ricorda, l’introduzione tramite il Reg. Ue 655/2014 dello strumento che consente il sequestro conservativo dei conti bancari situati in altri Stati membri.
Allora, sarà sufficiente verificare che l’intermediario non ha fornito tutte le informazioni per ottenere il risarcimento del danno?
La risposta non è univoca. Certo che, se sei un consumatore, ed hai operato senza ricevere le dovute informazioni, sei fortemente indiziato per ricevere un risarcimento ma, tuttavia, vanno studiati tutti gli aspetti e la documentazione in tuo possesso per fornire un responso favorevole a questa domanda.
Purtroppo, le banche e le piattaforme di trading non cedono facilmente e anzi puntano a far accertare la correttezza del loro operato.
Pertanto, dovrà essere avviato un contenzioso e per fare questo bisognerà essere validamente assistiti.
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