Gli ex obbligazionisti Astaldi spesso ci contattano per chiederci come fare per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Molti sono disorientati anche dalle informazioni che leggono sui giornali e sui siti internet ritenendo la maggior parte delle volte, di poter ottenere facilmente un risarcimento proprio in virtù delle vicende del titolo e del fatto di averlo acquistato in circostanze e modalità dubbie.
Infatti, a partire da Dicembre 2020, ossia da quando vi fu la conversione in azioni del titolo obbligazionario Astaldi, si sono moltiplicate le richieste di risarcimento dei danni verso gl’intermediari finanziari ritenuti colpevoli di aver consigliato l’acquisto dei titoli.
Questi investitori sono divenuti particolarmente agguerriti in considerazione del fatto che in teoria detenevano titoli, le obbligazioni, ritenuti più sicuri e in grado di evitare le spiacevoli conseguenze che invece si sono verificate.
Le pretese risarcitorie verso le Banche si fondavano preminentemente sulla tesi secondo cui, gl’intermediari, nonostante fossero ben consci della rischiosità del titolo, avessero ugualmente scelto di collocarlo massicciamente presso i propri clienti, per mero tornaconto economico. Sono proliferate, pertanto, azioni di indennizzo, anche collettive, ma che, tuttavia, hanno avuto alterne fortune.
Infatti, le autorità chiamate a decidere (ACF, Tribunali ordinari) hanno spesso emesso decisioni contrarie alle tesi degli investitori, rilevando come invece gli stessi, in taluni casi, fossero ben a conoscenza della tipologia di investimento fatto, ovvero, che il titolo fosse conforme al proprio profilo di rischio ecc.
Infatti, in un primo periodo, complice anche una pubblicità sui media poco precisa, sembrava che bastasse possedere un’obbligazione ASTALDI per ottenere il risarcimento delle perdite subite.
Spesso, qualcuno, ha spacciato al pubblico degli obbligazionisti delusi, la possibilità di recuperare l’intero importo investito, perché l’obbligazione non era adeguata ad un pubblico retail.
In realtà, come molti investitori coinvolti in tali contenziosi hanno potuto constatare, le modalità con cui i vari giudicanti svolgevano le valutazioni di diritto sulle domande poste alla loro attenzione, non differivano da quelle svolte per altri tipi di contenzioso che riguardavano altre perdite da investimento.
In pratica, non esisteva e non esiste nessuna strada privilegiata per le richieste risarcitorie “Astaldi”.
Adeguatezza e comunicazione: il “cruciale ruolo” della consapevolezza e dell’informazione
Ogni operazione finanziaria era ed è valutata in base ai criteri di adeguatezza/appropriatezza soggettiva ed oggettiva per ogni singolo investitore. Il giudizio di merito concerne la verifica dell’esistenza di un’effettiva comunicazione da parte dell’intermediario di tutti gli aspetti relativi alla natura dell’operazione e del titolo ecc.
In pratica, per ottenere il risarcimento del danno subito per la perdita dei titoli Astaldi, occorre essenzialmente verificare l’adeguatezza dell’investimento al profilo dell’investitore, verificare che siano state comunicate preliminarmente le informazioni riguardanti le caratteristiche del titolo ecc.
Il Caso
In un recente contenzioso il nostro Studio si è trovato a dover verificare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere il risarcimento dei danni patiti da alcuni investitori, dopo che gli stessi avevano investito € 204.975,92 per l’acquisto € 200.000,00 nominali di obbligazioni Astaldi incassando una perdita di €172.502,92.
Nel caso specifico, si trattava di un investimento eseguito da un soggetto, cointestatario di un rapporto finanziario tenuto insieme al fratello e alla madre.
In breve, il soggetto investitore, che secondo l’intermediario tra tutti e tre i titolari del conto deposito titoli, aveva le caratteristiche migliori rispetto agli altri due per disporre del patrimonio, aveva richiesto l’acquisto dell’ obbligazione Astaldi in data 21.09.2016.
Bisogna tuttavia precisare che tale circostanza era di fatto contestata, avendo lo stesso riferito che tale investimento fu imposto dal proprio intermediario che aveva necessità di inserire il titolo in un pegno collegato ad un fido.
E tale affermazione fu riscontrata positivamente in conformità a circostanze obiettive su cui però non ci soffermeremo. La situazione della società emittente subito dopo l’operazione, cominciò a precipitare e, infatti, dagli estratti conto del cliente si evinceva un deprezzamento sensibile e costante del valore del titolo.
La constatazione che la banca, tramite gli estratti conto, aveva informato il cliente delle continue perdite del titolo ci fece sorgere una domanda:
Perché, se negli estratti periodici comunicati dalla banca risultava evidente una perdita sempre più alta e sempre più irreversibile, l’investitore, che come detto agiva in nome proprio ma anche per gli altri due cointestatari, non eseguì un disinvestimento del titolo?
La risposta alla domanda fu presto palese e si trovava scritta negli stessi estratti conto.
Tuttavia, a questo punto, occorre fare una premessa di carattere, per così dire, tecnica.
Indicatori interni e contraddizioni: il paradosso tra dati interni e rendimento di mercato
L’intermediario in questione, si avvale di un proprio indice interno (denominato “Kilovar”) con cui valuta i rischi collegati ad una certa operazione e ad un certo titolo.
Tale indicatore è riportato in ogni documento informativo, sia nelle ricevute degli ordini di investimento che nelle comunicazioni contenute negli estratti conto. Pertanto, senza entrare nel dettaglio dei concetti finanziari posti a base dei parametri che compongono tale indicatore sintetico, nel caso dei nostri clienti, col passare del tempo, le informazioni che era possibile evincere dall’indicatore e riportate nei detti estratti non coincidevano con i valori espressi dal mercato.
Infatti, se da un lato era evidente il deprezzamento del titolo, sintomo di aumentato rischio, dall’altro risultava che l’indice interno della banca, ossia il Kilovar, al contrario, indicava addirittura un miglioramento delle condizioni dell’investimento.
In più, i clienti riferivano che vi erano state anche le rassicurazioni dei consulenti bancari sulla tenuta del titolo. Infatti essi, ogni volta che erano interpellati dalla clientela preoccupata, dichiaravano come un mantra che il titolo avrebbe recuperato le perdite.
La contraddittorietà delle informazioni, unite anche alle rassicurazioni ricevute, indusse l’investitore a tenere in Portafoglio il titolo.
Ecco che era plasticamente spiegata la ragione della titubanza del cliente che aveva trattenuto i titoli sino allo “schianto” finale.
La perdita economica fu inevitabile e dolorosa.
Nell’ultimo trimestre del 2017, sulle prime difficoltà di Astaldi il titolo perse quasi il 40%.
Il 28.09.2018 la società Astaldi pubblicava il bilancio e portava in tribunale i libri per la richiesta del concordato preventivo. Da quel momento in poi il prezzo del titolo precipitava fino a valere poco meno del 15% del nominale (31.12.2019).
In data 01.12.2020 l’obbligazione Astaldi era convertita in azioni e titoli partecipativi (Astaldi SFP) in attesa della fine del concordato preventivo.
In seguito il 04.08.2021 le azioni Astaldi erano convertite in azioni Webuild.
Al 30.09.2021, ultima data disponibile, nel deposito titoli dei clienti (quello dato in pegno e su cui era depositato il titolo Astaldi) erano presenti: 5.187 azioni Webuild, 204.516 Astaldi SPF e € 100.000,00 di obbligazioni subordinate Lower Tier II Unicredit (XS1426039696). In tale data, la perdita complessiva su Astaldi al netto delle cedole incassate ammontava a € 172.502,92.
Due elementi di criticità
Dal racconto dei clienti, ma soprattutto dalla verifica dei contratti, dei questionari Mifid e degli estratti contabili è stato possibile evidenziare principalmente due elementi di criticità.
- Da un lato, l’evidente distonia tra i dati relativi all’andamento del titolo sul mercato e quelli provenienti dall’indice interno dell’intermediario che hanno prodotto confusione nell’investitore e non gli hanno fornito un’adeguata informazione.
- Dall’altro una violazione della normativa sulla scelta del soggetto da sottoporre alla profilatura, in considerazione del fatto che non si è tenuto conto, dopo aver somministrato i questionari a tutti i soggetti, del profilo più conservativo appartenente alla madre sessantenne che, in mancanza di accordo specifico, doveva essere preso come unico riferimento da parte dell’intermediario.
Violazioni normative e profilatura: criticità nell’analisi dei profili d’investimento
Contestualmente era portato all’attenzione dello Studio anche un ulteriore investimento in Obbligazioni subordinate MPS che pure avevano determinato una perdita (investimento per € 50.000,00 nominali con perdita di € 18.650,00).
In quest’ultimo caso, come sarà meglio descritto in altri contributi, la clausola di subordinazione non era stata comunicata in maniera trasparente e l’intermediario era certamente da considerarsi responsabile per la perdita subita dagl’investitori.
Le dette osservazioni e censure hanno quindi trovato accoglimento da parte dell’Arbitro per la Controversie Finanziarie (ACF) che, con decisione n. 6938 del 25 ottobre 2023 (vedi allegato) ha disposto il risarcimento del danno in favore degli assistiti nella misura pari a € 189.654,78
Il comportamento dell’intermediario, la scelta di prediligere un profilo di rischio degl’investitori meno conservativo in modo da consentire operazioni più speculative, nonché l’adozione di meccanismi di indicizzazione dei rischi interni non riconosciuti dalla generalità delle norme che regolano gl’investimenti, hanno fatto sì che i danni subiti dagl’investitori a seguito dell’acquisto del titolo Astaldi, potessero essere risarciti.
Consulenza esperta: l’importanza di un approccio professionale e contestuale
Col presente contributo, riferendoci alla vicenda delle obbligazioni Astaldi, abbiamo tentato di dimostrare che la semplificazione delle valutazioni e delle soluzioni conduce sempre a risultati disastrosi.
È importante affidarsi a professionisti che sappiano approfondire e valutare le vicende personali e tecniche relative ad ogni tipo di investimento perché solo da questi studi sarà possibile ricavare le ragioni fondanti una legittima pretesa risarcitoria.
Il nostro Studio, formato da esperti legali e consulenti finanziari, sin da subito sa approcciare le problematiche nella maniera più idonea, semplice, efficace e con costi ridotti.
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