Avere la piena conoscenza dell’entità di costi e oneri collegati ad un investimento è un aspetto essenziale dell’attività di analisi e verifica precontrattuale che impegna tanto il futuro investitore che dovrà farsi i propri calcoli per scoprire la redditività effettiva dell’operazione, quanto e soprattutto l’intermediario che è onerato alla massima trasparenza.
Non tutti i costi, tuttavia, sono resi palesi e non è affatto facile per un investitore soprattutto alle prime armi chiedere che gli vengano descritti e rendicontati tutti gli oneri.
Questi costi, che non sono resi evidenti (espliciti) in quanto concernono ad esempio la differenza di valore di acquisto/vendita di uno strumento finanziario oppure i costi di vendita di strumenti finanziari all’interno di un fondo, per la loro natura si definiscono “costi impliciti” poiché non sono facilmente individuabili al momento della sottoscrizione di un impegno finanziario.
Una maggiore attenzione deve essere posta nel momento in cui si vogliano sottoscrivere prodotti complessi come gli “ETF” o “Fondi Comuni d’Investimento” poiché ci sono una serie di costi che possono essere già inclusi nei prezzi che si pagano come un margine occulto. In questi casi, come sarà facile poi rendersi conto solo alla fine, questi costi, talvolta anche di piccola entità, nel lungo periodo avranno un’incidenza sensibile sul ricavo totale dell’investimento.
COSA FARE PER SCEGLIERE LO STRUMENTO FINANZIARIO GIUSTO ANCHE ALLA LUCE DEI “COSTI IMPLICITI”?
In tali casi è essenziale l’apporto di una consulenza finanziaria indipendente che essendo sganciata dagl’interessi dei vari intermediari possa fornire al cliente tutte le necessarie informazioni. In più sarà in grado di suggerire gli strumenti finanziari più adatti agli obbiettivi dell’investitore ottimizzando il valore dei capitali investiti. Un professionista esperto nei mercati finanziari potrà facilmente indicare quali sono tutti gli oneri, tra cui anche i costi impliciti, da considerare per valutare la redditività dell’investimento.
Sotto tale aspetto il nostro Studio è fornito della risorsa professionale migliore nella persona del dott. Antonio Russo, consulente finanziario indipendente esperto in mercati finanziari che può rispondere a tutte le domande e fornire i consigli giusti.
MA NEL CASO DI INVESTIMENTI GIA’ IN CORSO LA LEGGE TUTELA GLI INVESTITORI CHE NON HANNO AVUTO LA CORRETTA INFORMAZIONE SUI COSTI IMPLICITI?
La risposta è SI.
Sin dagli albori della codificazione delle normative poste a tutela degl’investitori, il legislatore si è preoccupato di dettare i comportamenti e i modelli contrattuali che gl’intermediari devono adottare per rendere trasparenti le operazioni finanziarie.
Si ricorda che l’art. 27 del Regolamento Intermediari n. 16190/07 intitolato “Requisiti generali delle informazioni” già prevedeva che gli intermediari fornissero ai clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché potessero prendere decisioni in materia di investimenti in modo consapevole, anche riferibili ai costi e oneri connessi agli strumenti finanziari.
E ancora l’art. 32 “Informazioni sui costi e oneri” prescriveva che gli intermediari “forniscono ai clienti al dettaglio e potenziali clienti al dettaglio informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi, comprendenti, ove pertinenti, […] il corrispettivo totale che il cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario o al servizio di investimento o accessorio, comprese tutte le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse, e tutte le imposte che verranno pagate tramite l’intermediario […]”.
Ma è con l’introduzione della normativa contenuta nella cosiddetta MIFID II (entrata in vigore dal 03.01.2018) che si fa un salto di qualità nella previsione specifica degli obblighi posti a carico degl’intermediari di segnalare in maniera più dettagliata il valore di tutti gli oneri compresi quelli impliciti.
Infatti, l’art. 24, par. 4, della MiFID II (entrato in vigore il 3 gennaio 2018) e l’art. 50 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 hanno introdotto nuovi obblighi in tema di “informazioni alla clientela” per quanto riguarda la notificazione di costi e oneri recepiti in parte nell’art. 36, comma 2 lett. d), del Regolamento Intermediari n. 20307 del 2018, secondo cui gli intermediari forniscono alla clientela in tempo utile, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché possano prendere decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa anche con riguardo “[…] le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento […]”.
Il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 prescrive, inoltre, che i costi e gli oneri aggregati sono sommati ed espressi sia come importo in denaro che come percentuale.
Inoltre, la Raccomandazione Consob n. 1/2020 del 7 maggio 2020 (Raccomandazione sulle modalità di adempimento dell’obbligo di rendicontazione ex post dei costi e oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori), detta le modalità con cui devono essere fornite le informazioni ai clienti con la rendicontazione ex post precisando che il valore dei costi e degli oneri può essere trasmesso con documento a parte distinto dagli altri inviati e relativi alla rendicontazione periodica ovvero all’interno di un documento di contenuto più ampio, in una sezione posta nella prima pagina (o in quella immediatamente successiva al frontespizio e all’indice), con un’opportuna evidenziazione grafica, attraverso un’idonea e specifica intitolazione in carattere grassetto e senza che nella sezione medesima siano riportate ulteriori informazioni o messaggi promozionali.
Inoltre, l’esposizione dei costi aggregati dovrebbe essere espressa in una tabella in cui sono distinti per il servizio di gestione di portafogli e per gli altri servizi. La voce relativa ai costi e oneri degli strumenti finanziari dovrebbe recare separata evidenza di quelli impliciti inclusi nel prezzo (quali ad esempio le commissioni di strutturazione). In calce alla tabella dovrebbe essere rappresentato, sia in valori assoluti che in termini percentuali, l’ammontare degli oneri fiscali inclusi nel “Totale costi e oneri”. I costi e oneri rappresentati nella tabella sono quelli effettivamente sostenuti dal cliente nel periodo di riferimento del rendiconto.
Nella rappresentazione dell’importo percentuale di costi e oneri, il parametro assunto a riferimento (quale ad esempio la “giacenza media”) dovrebbe essere coerente con il livello di aggregazione dei costi e oneri impiegato. E così laddove si riportino i costi e oneri del servizio di gestione di portafogli, si dovrebbe far riferimento, ad esempio, alla “giacenza media” del solo rapporto gestito; per gli altri servizi il parametro dovrebbe essere costituito ad esempio dalla “giacenza media” del portafoglio titoli amministrato (senza considerare le disponibilità di conto corrente).
In calce alla tabella dovrebbe essere riportata in modo chiaramente individuabile l’illustrazione dell’effetto cumulato dei costi sul rendimento. Gli intermediari dovrebbero altresì riportare l’indicazione del rendimento lordo e di quello netto.
La tabella dovrebbe essere accompagnata da una sintetica spiegazione del significato di ciascuna voce di costo. Inoltre dovrebbe essere fornita una spiegazione dei criteri utilizzati ai fini della determinazione del valore percentuale di costi e oneri e/o dell’impatto dei medesimi sul rendimento (quali, a titolo esemplificativo, la “giacenza media” o il “nozionale dell’operazione”), con indicazione dell’ammontare di riferimento impiegato nel calcolo.
Gli intermediari dovrebbero porre gli investitori in condizione di poter riconciliare le voci esposte nell’informativa analitica (ove richiesta dal cliente) e in quella aggregata, sia con riguardo ai valori monetari che a quelli percentuali. Nei casi in cui non fosse possibile la riconciliazione dei valori percentuali, l’intermediario dovrebbe fornire specifica avvertenza di tale circostanza, illustrandone le ragioni.
Orbene nel caso in cui, l’intermediario non sia stato diligente nel rispettare i propri obblighi informativi testé riassunti, sarà possibile convenirlo innanzi alla preposta Autorità Giudiziaria ovvero arbitrale (ACF) onde poter ottenere il giusto ristoro della perdita subita.
Questa azione potrà conseguire solo in seguito ad un’attenta analisi e verifica dell’intera documentazione e della conseguente quantificazione dell’effettiva perdita.
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