Fondo Patrimoniale dei beni del Fideiussore: la sentenza della Cassazione

La possibilità di “proteggere” i beni del debitore mediante la costituzione di un Fondo Patrimoniale, costituendo un vincolo d’indisponibilità sui medesimi in modo che si realizzi una “schermatura” innanzi alle pretese dei creditori è stata da tempo depotenziata da numerosi interventi della Suprema Corte.

Ancor di più il tema è divenuto delicato nel caso il vincolo sia posto sui beni del fideiussore, ossia del soggetto che si è obbligato col proprio patrimonio a rispondere solidalmente dei debiti inadempiuti del soggetto garantito.

La Cassazione con Ord. n. 8201 del 27.04.2020 Pres. De Chiara Carlo Relatore Solaini Luca dirime una vicenda sulla ritenuta impignorabilità di un bene immobile, costituito in fondo patrimoniale, del fideiussore.

Nel caso di specie: l’immobile era stato aggredito dalla banca creditrice stante l’inadempimento del debitore principale al finanziamento garantito. La costituzione del fondo patrimoniale, peraltro, era successiva al rilascio della garanzia da parte del fideiussore che era anche l’amministratore unico della SRL debitrice principale.

La Suprema Corte, confermando le argomentazioni della sentenza d’appello, fornisce due importantissimi elementi di giudizio:

1) per la valutazione della riferibilità del debito ai bisogni della famiglia, con conseguente pignorabilità od impignorabilità del bene costituito in fondo patrimoniale, occorre avere riguardo alla effettiva destinazione del finanziamento garantito da fideiussione;

2) se il prestito riguarda esclusivamente gli interessi del soggetto garantito, il debito scaturente dalla fideiussione è estraneo ai bisogni della famiglia del garante, con impignorabilità del relativo bene ove costituito nel fondo patrimoniale.

Viene quindi stabilito il principio per cui ‘se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore (fideiussore, ndr), rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’art. 170 cc, la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale’.

Tale decisione assume un significato importante, in quanto consente, nei limiti indicati dalla stessa Suprema Corte, di poter evitare che i creditori possano aggredire i beni immobili dei fideiussori, spesso costituiti proprio dalla casa di abitazione degli stessi.

Occorre verificare per tempo, non solo la legittimità dei contratti sottoscritti, ma anche la qualità del debito perchè sarà possibile per un garante sfuggire alle azioni di recupero sempre che sul bene non venga comunque iscritta ipoteca ovvero iniziata azione esecutiva.

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