I consumatori tengano ben a mente questo giorno: 17 maggio 2022. Una data da segnare in rosso sul calendario, quella in cui la Corte di Giustizia Europea ha emanato una sentenza profondamente incisiva sulla prassi giurisprudenziale italiana. Più specificamente, sollecitato da richieste provenienti dal Tribunale di Milano, l’organo giurisdizionale comunitario ha fatto chiarezza sulla portata e sugli effetti del decreto ingiuntivo, strumento che consente al creditore – al termine di un procedimento sommario – di soddisfare in tempi brevi le proprie richieste pecuniarie. Come vedremo in seguito, l’essenza di tale decreto non cambia. A mutare è invece l’importanza dei diritti riconosciuti al debitore che, grazie alla decisione presa in Lussemburgo, dispone di una rinvigorita tutela nei confronti di pretese creditizie abusive.
Prima della sentenza
Precedentemente alla decisione adottata dalla Corte, la prassi giurisprudenziale italiana era solita attribuire esecutività al decreto ingiuntivo non opposto nel termine di 40 giorni dalla sua emanazione. In tal modo, negli anni si è consolidata l’idea che il decreto ingiuntivo non opposto – contrariamente a quanto previsto dal codice civile – assumesse il ruolo di cosa giudicata, sia in senso esplicito che implicito. Ciò significava e continua a significare che esso non solo accerta il valore del credito, ma attribuisce altresì legittimità al titolo da cui sorge la pretesa del creditore. Il consolidarsi di tale prassi ha conseguentemente reso impossibile la presentazione di opposizioni successive, neppure nel caso in cui fossero basate sulla presenza di clausole contrattuali vessatorie.
Mancanza del principio di efficacia
Avvocati e magistrati si sono lungamente scagliati contro questo orientamento, mettendone in risalto le anomalie dannose per i consumatori, troppe volte penalizzati dalla spoliazione abusiva dei propri beni. A compiere però il passo decisivo è stato – come detto in precedenza – il Tribunale di Milano il quale, mediante rinvio pregiudiziale, ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla correttezza del sistema processuale italiano rispetto alla normativa europea in tema di tutela dei consumatori. I giudici comunitari hanno confermato la rilevanza del principio dell’effettività (già affermato in precedenza) in base al quale ogni stato membro gode di libertà nell’organizzazione interna, a patto che i principi generali – fissati in sede comunitaria – siano efficaci, effettivi e garantiti in ogni Paese dell’Eurozona.
Effetti della pronuncia
La mancata osservanza di tale regola è dunque alla base della decisione stabilita in Lussemburgo. In sostanza, si ribadisce che il principio di effettività non è garantito nel caso in cui una prassi giurisprudenziale (come quella italiana) preveda che il passaggio in giudicato di un decreto ingiuntivo non opposto precluda al giudice dell’esecuzione di andare a indagare in merito all’eventuale abusività delle pretese creditizie.
L’effetto della sentenza è facilmente intuibile: il giudice dell’esecuzione, dinnanzi al quale vengono poste questioni relative alla regolarità dei contratti (fideiussioni e altri bancari e finanziari) che hanno determinato l’emanazione del decreto ingiuntivo, può verificarne la correttezza. Inoltre, nel caso venga riscontrata l’esistenza di irregolarità, lo stesso giudice può intimare l’alt alle procedure esecutive eventualmente in corso. Qualora poi la procedura sia già stata conclusa (esempio: l’immobile ipotecato è stato venduto all’asta) al debitore sarà riconosciuto il diritto di intentare un’azione risarcitoria nei confronti del creditore.
Il caso dello Studio DPR
Che quanto stabilito dalla Corte possa avere ripercussioni positive sui singoli consumatori, lo dimostra un caso dello Studio Del Pesce & Russo. Qui, un cliente che aveva contratto un debito bancario di € 3.370, ha poi subito un pignoramento per € 13.700 a causa dell’applicazione degli interessi di mora. Senza indugio alcuno, i due professionisti hanno consigliato di presentare opposizione, evidenziando la necessità che il giudice entrasse nel merito del contratto, superando il giudicato del decreto ingiuntivo proprio in virtù di quei principi generali che – prima della sentenza qui esaminata – erano stati già affermati dalla Corte di Giustizia UE. L’opposizione è stata rigettata per il mancato rispetto del principio del giudicato, ma ciononostante Del Pesce & Russo hanno inoltrato un successivo reclamo e sono in attesa della decisione.
Ora che tali novità sono giunte, potrebbe aprirsi finalmente una nuova era per la tutela dei consumatori italiani.



