Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 dicembre 2020, n. 28635 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Massimo Falabella
Rapporti bancari – Contratto di apertura di credito in conto corrente – Credito in “sofferenza” – Banca – Segnalazione del nominativo della cliente alla Centrale rischi – Presupposto di ammissibilità.
La banca non lo può fare. Il semplice inadempimento non è causa sufficiente per legittimare la segnalazione in Centrale Rischi.
La Cassazione con sentenza del 15.12.2020 n. 28635 ha precisato che, ai fini della segnalazione a sofferenza, la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità
Si deve quindi trattare di una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza. Fuori da simili ipotesi la segnalazione è ILLEGITTIMA e il Cliente ha diritto alla cancellazione e al risarcimento del danno.
La Banca, in definitiva, è chiamata ad un’approfondita verifica della situazione patrimoniale del cliente, desumibile anche da ulteriori elementi e che si accompagnano all’inadempimento, ben potendo comunque rilevarsi una possibilità di crescita e sviluppo dell’azienda.



