La CMS fino al 2009
Fino al 2009 le banche erano autorizzate ad addebitare senza alcun controllo la cosiddetta Commissione di Massimo Scoperto o CMS.
Dal 2009 si tentò di dare una regola ma, in seguito, nel 2011, la Commissione di Massimo Scoperto, fu definitivamente abolita.
In generale, la commissione di massimo scoperto è una commissione che la banca addebita sui conti correnti affidati dopo che per 30 giorni si è verificata una condizione di passività.
Ogni imprenditore che lavora anche grazie ai fidi, sa bene che nel caso di superamento dei limiti concessi gli sono addebitati interessi e commissioni di importo molto elevato.
Egli, si accorge che sul saldo negativo del proprio conto, sono applicati gl’interessi debitori e poi, sull’ammontare più alto raggiunto da tale importo, oltre ai detti interessi, è applicata la commissione, prevista dal contratto, di “massimo scoperto”.
È fuor di dubbio che, tale ulteriore onere, aggrava la condizione di passività e rende più difficoltoso il rientro in un valore di saldo positivo.
La Commissione di Massimo Scoperto (CMS) come sopra definita, in effetti, a partire dal 2011, non esiste più ed è stata sostituita da altri tipi di oneri.
La commissione di massimo scoperto, in ogni caso, era calcolata in percentuale sulla somma massima utilizzata durante il trimestre, con uno dei seguenti criteri:
• Criterio assoluto: Il calcolo si eseguiva sul picco massimo di utilizzo del fido nel trimestre;
• Criterio relativo: Il conteggio non era effettuato sul picco massimo, ma sull’importo massimo di utilizzo del fido di almeno dieci giorni, anche non consecutivi;
• Criterio misto: La commissione era calcolata esclusivamente se l’affidamento era utilizzato nel trimestre per un periodo continuativo di almeno 10 giorni.
Ma, nel 2009, questa clausola è stata ritenuta illegittima e l’art.2 bis della legge 28 gennaio 2009, n.2, ha riconosciuto la validità della clausola solo se espressamente pattuita con il cliente.
In specie, l’ABI, raccomandava che nei fogli informativi e nei documenti di sintesi fosse specificato:
• La misura percentuale per il calcolo della commissione;
• Il periodo al quale la commissione si riferisce (generalmente trimestrale);
• I criteri per determinare l’importo su cui veniva calcolata la commissione;
• Alcuni esempi.
La CMS con il Decreto “Salva Italia” di Mario Monti
In seguito, la commissione, è stata proprio abolita con l’art. 6-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 214 (decreto Salva Italia del governo Monti).
In base alla nuova normativa, la banca avrebbe potuto addebitare al cliente oltre agli interessi, soltanto una commissione onnicomprensiva che non poteva superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione.
Nel caso di sconfinamento senza affidamento (“rosso”) oppure oltre i limiti del fido già concesso, la banca avrebbe addebitato oltre agli interessi, solo una commissione fissa di istruttoria veloce (CIV) sull’importo dello sconfinamento.
CMS e Usura
Ma la discussione sulla legittimità della commissione di massimo scoperto, aveva riguardato anche l’analisi dei profili di usurarietà vista la sua natura giuridica che poteva essere equiparata agl’interessi bancari. La discriminante tra i due corrispettivi, era unicamente la modalità di calcolo dato che mentre gl’interessi erano calcolati in base al valore dell’affidamento e al tempo di utilizzo, la commissione di massimo scoperto era calcolata in percentuale sulla somma massima utilizzata durante il trimestre in base ad uno dei criteri scelti arbitrariamente dalla banca sopra indicati.
Fu la Cassazione Penale con sentenza n. 12028/2010, ad accorgersi dell’affinità della commissione di massimo scoperto, con le “…commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese…” di cui all’art. 644 c.p.
Questa commissione, come è estato rilevato costituisce insindacabilmente un costo collegato all’erogazione del credito e la sua applicazione ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente.
Ma vi erano orientamenti giurisprudenziali in sede civile di segno contrario.
In tale contesto, le Sezioni Unite (Sent. 16303/2018) hanno cercato di fornire un principio uniforme dando un’interpretazione coerente e conforme alla normativa in vigore prima del 1 gennaio 2010.
La Corte rammenta che la commissione di massimo scoperto […] non può non rientrare tra le commissioni o remunerazioni del credito menzionate sia dall’art. 644, comma quarto, cod. pen. (determinazione del tasso praticato in concreto) che dall’art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996 (determinazione del TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca.
Inoltre ricorda come il Bollettino di Vigilanza n. 12/2005 della Banca d’Italia, affermi che bisogna confrontare, oltre che il tasso concretamente applicato, con la relativa soglia di legge, l’ammontare della percentuale dalla CMS praticata e l’entità massima della CMS applicabile (cd CMS soglia), desunta aumentando del 50% l’entità della CMS media pubblicata nelle tabelle.
E in conformità alle dette valutazioni, espongono il principio di diritto:
“Con riferimento ai rapporti svoltisi all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.”
Verifica dell’Usura della CMS dal punto di vista tecnico
Dal punto di vista tecnico occorre, pertanto, procedere ad una doppia comparazione:
- la prima è tra il TEG e il Tasso Soglia;
- la seconda è tra la Commissione di Massimo Scoperto concretamente applicata e quella Soglia.
Svolte tali operazioni, si dovrà compensare l’importo dell’eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto con il margine degli interessi che eventualmente residua, sottraendo il TEG alla soglia di legge.
Sussisterà usura se dopo tale compensazione dovesse sussistere ancora un importo residuale.
L’importanza di analizzare i contratti bancari
Ma la Commissione di Massimo Scoperto è solo una delle tante clausole che generano costi più o meno occulti e più o meno legittimi a carico del correntista-imprenditore.
L’analisi dell’intero rapporto bancario consente di verificare la legittimità dei contratti e di tutte le commissioni anche sotto il profilo dell’usura e, in caso di accertate anomalie, si potrà ottenere l’azzeramento di tutti i costi e nei casi più gravi anche degl’interessi e delle linee di credito.
Il nostro Studio, da subito, è in grado di verificare, grazie al Consulente Finanziario, dott. Antonio Russo, gli aspetti tecnici relativi alla natura dell’operazione bancaria. Mentre sarà compito del legale, Avv. Umberto Del Pesce, studiare gli aspetti giuridici del caso e proporre la migliore strategia.
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