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FIDEIUSSIONE E FINANZIAMENTI. TUTELA DEL CONSUMATORE IN CASO DI DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO!

Articolo di Avv. Umberto Del Pesce

Quante volte è capitato nel corso della nostra esperienza lavorativa, di provare una vera e propria frustrazione, per l’impossibilità di agire innanzi a dei procedimenti esecutivi già in corso e, basati su decreti ingiuntivi non opposti.

La frustrazione si acuiva quando si costatava che, il contratto, su cui si fondava il provvedimento d’ingiunzione, presentava ampi margini di contestazione.

Tali contestazioni, nel caso di rapporti tra Consumatori e Banche o Finanziarie, avrebbero consentito di far rigettare le istanze creditorie ovvero ridurne in maniera sensibile la pretesa evitando il pignoramento e nei casi più avanzati la vendita all’asta della casa.

E quindi, a malincuore, si doveva dare un parere negativo con la consapevolezza che se solo fossimo stati contattati in tempo, avremmo potuto completamente ribaltare la posizione debitoria dell’assistito.

Il problema è che, il decreto ingiuntivo non opposto, diviene definitivo e assume il connotato di cosa giudicata e, pertanto, è intangibile.

Nell’ambito di quello che è definito procedimento sommario,quello che concerne la verifica del fondamento di un diritto di credito, se non è tempestivamente  contestato, resta coperto dal passaggio in giudicato del provvedimento.

Il decreto ingiuntivo non opposto diviene quindi un titolo esecutivo che consente l’iscrizione d’ipoteca e il pignoramento dei beni.

Il meccanismo previsto dagli artt. 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile, stabilisce che colui il quale ritiene di esser creditore poiché in possesso di un titolo di credito, può adire il giudice competente che, previa verifica sommaria della legittimità dei titoli, concede un provvedimento d’ingiunzione contro il debitore.

Tale provvedimento (decreto ingiuntivo) può essere emesso provvisoriamente esecutivo, nel senso che, ben prima che venga notificato al debitore, il Giudice adito lo emette come un valido titolo esecutivo per iscrivere ipoteca sui beni immobili e per fare pignoramento. Al debitore è comunque concesso il termine di 40 giorni per fare opposizione e presentare un’istanza di revoca della provvisoria esecutorietà.

Ma ciò non evita che il procedimento esecutivo proceda autonomamente, soprattutto nel caso l’istanza di revoca della provvisoria esecutorietà, sia rigettata.

È tuttavia previsto anche il caso in cui, il decreto ingiuntivo, non sia concesso con la formula di provvisoria esecutorietà, ma con la sola ingiunzione al debitore di pagare quanto richiesto dal creditore (oltre spese e competenze legali) nel termine di 40 giorni ovvero fare opposizione mediante un giudizio nel merito.

Il meccanismo tende a rendere più veloci le istanze di quei creditori i quali manifestamente siano titolari di un valido titolo di credito senza incorrere nei meccanismi lunghi e costosi di un normale procedimento a cognizione piena.

Tuttavia, quando il credito si fonda su un contratto e tale contratto è stipulato tra un Professionista e un Consumatore allora la faccenda si fa più delicata.

Se ne sono accorte per prime le istituzioni europee ( Commissione e CGUE) che a più riprese, per rendere effettiva la tutela dei diritti dei consumatori in tutta l’Unione hanno precisato che sono contrari ai principi generali di effettività, quegli ordinamenti giuridici, tra cui il nostro, che prevedono un meccanismo giudiziario in base al quale non è prevista una valutazione approfondita e, in contraddittorio tra le parti, di tutte le clausole onerose.

In più, non possono dirsi soddisfacenti il detto requisito quei sistemi giudiziari in cui il provvedimento di condanna al pagamento diviene esecutivo inaudita alter parte oppure dopo che al debitore è concesso un termine troppo breve per impugnare utilmente il provvedimento.

In pratica, per la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, un sistema giudiziario che tuteli le ragioni del Consumatore e non consenta di rendere “legittime”, pretese creditorie fondate su contratti affetti da clausole abusive e vessatorie, deve prevedere che, o nella fase preliminare ovvero in quella esecutiva, sia svolta una verifica sulla legittimità delle clausole incriminate, anche d’ufficio.

Il nostro Legislatore e la nostra Giurisprudenza sono rimasti sordi per anni a tali sollecitazioni che ci provenivano dall’organo giudiziario supremo dell’Unione Europea, fino al momento in cui il Tribunale di Milano ha rimesso all’esame pregiudiziale della Corte Europea la valutazione se il sistema delineato per il decreto ingiuntivo, fosse pregiudizievole ai principi dell’Unione e alla normativa in materia di tutela dei diritti dei Consumatori.

Attivato il procedimento relativo  identificato nelle Cause riunite C‑693/19 e C‑831/19 SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA nonché Banco di Desio e della Brianza SpA, Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago Sc, Intesa Sanpaolo SpA, Banca Popolare di Sondrio ScpA, Cerved Credit Management SpA, l’Avvocato Generale Evgeni Tanchev, concludeva la propria istruttoria, affermando i seguenti fondamentali principi: “L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori devono essere interpretati, alla luce del principio di effettività, nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non consente al giudice dell’esecuzione di verificare, d’ufficio o su istanza di una parte, l’abusività delle clausole di un contratto costituente il fondamento di un decreto ingiuntivo passato in giudicato quando tali clausole non sono state oggetto di una valutazione esplicita e sufficientemente motivata alla luce della direttiva citata.”

Da un punto di vista procedurale le conclusioni dell’Avvocato Generale, istruttore del procedimento, non costituiscono una sentenza, ma certamente a quel punto il mondo degli operatori del diritto era ben più che fiducioso sul risultato finale della decisione.

In virtù della pendenza del detto procedimento, siamo stati ben lieti di non sottrarci alla richiesta di assistenza pervenutaci da parte di un pensionato vittima di un pignoramento della pensione.

Ci siamo immediatamente attivati per fare opposizione all’esecuzione, che era stata attivata proprio in virtù di un decreto ingiuntivo non opposto, a sua volta fondato su un contratto di finanziamento in cui era evidente la presenza di clausole vessatorie.

Il debito di partenza di circa  € 3.400,00, era divenuto in virtù dell’applicazione di un tasso di mora pari al 23% nonchè per effetto del pignoramento pari a circa € 20.000,00. L’opposizione proposta in un primo momento non era stata accolta.

Non abbiamo mollato e, in seguito, in data 17.05.2022, la Corte di Giustizia Europea emanava la sentenza in conformità alle conclusioni dell’Avvocato Generale aprendo finalmente al riconoscimento anche nel nostro ordinamento alla possibilità di far valere anche nella fase esecutiva eventuali illegittimità contenute nei contratti stipulati con i consumatori che non erano state vagliate dal giudice del procedimento monitorio.

A questo punto il nostro procedimento ha subito una pausa ( e la banca procedente non ha ricevuto le somme pignorate) in virtù del fatto che la questione di diritto, affermata con la sentenza europea, era poi passata all’esame delle Sezioni Unite della Cassazione, e il Giudice dell’Esecuzione, prendeva atto della necessità di aprire nuovamente la questione che avevamo posto con l’opposizione sin dal deposito delle conclusioni dell’Avvocato Generale.

Alla fine, le Sezioni Unite hanno emesso una sentenza (Sentenza n. 9479/2023) che recepisce la decisione della Corte di Giustizia Europea, adattandola al nostro ordinamento prevedendo, nell’ipotesi in cui sia proposta opposizione in corso di esecuzione, che il G.E. non proceda con la vendita o l’opposizione, concedendo un termine di 40 giorni per la presentazione di un’opposizione tardiva secondo i canoni previsti dall’art. 650 c.p.c..

E in ottemperanza a tale principio, il G.E. della causa del nostro cliente, ha rinviato il procedimento e assegnato un termine di 40 giorni ove sarà possibile chiedere e ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole vessatorie e la sospensione della procedura esecutiva.

In tal modo è ristabilita la possibilità per un Consumatore, che non abbia avuto modo o mezzi di difendersi dopo la notifica di un decreto ingiuntivo, non avendo chiaro gli effetti scaturenti dalla mancata opposizione, di svolgere le proprie difese innanzi a un giudice che possa ascoltare le proprie ragioni e in alcuni casi ridimensionare le pretese creditorie.

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